Il MARCHIO I.G.P.

Il marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta) nasce nel 1992 con il Reg. CEE 2081/92 ed identifica prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità dipende dalla loro origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avviene nella zona geografica delimitata.

In questo contesto, la qualità è interpretata come valore culturale per tutelare quei prodotti di pregio che assumono una grande importanza a livello economico e commerciale in un mercato globale dove si prestano facilmente ad imitazioni e strumentalizzazioni, sia in Italia che all’estero.

Per proteggere e tutelare questo patrimonio gastronomico e culturale sono stati istituiti i consorzi di tutela che, per statuto, hanno il compito di difendere e promuovere il prodotto.

Il Consorzio per la Tutela dell’IGP Clementine di Calabria è stato costituito con atto notarile del 29 novembre 1998 e iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA di Catanzaro il 27 febbraio 2004, con REA n. 151502. Inoltre, ha ottenuto dal MIPAAF, con decreto del 9 giugno 2006, il riconoscimento e l’attribuzione dell’incarico a svolgere le funzioni previste dall’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (G.U. n. 147 del 27 giugno 2006). Il marchio “Clementine di Calabria IGP” è stato iscritto nel Registro delle IGP con il Regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella GUCE L 322/97, che completa l’allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996 relativo all’iscrizione delle denominazioni.

lA COLTIVAZIONE

Le clementine hanno epicarpo liscio, arancio scuro, con molte ghiandole oleifere. Crescono in terreni di medio impasto, poco calcarei e con limo e argilla inferiori al 60%. Gli impianti possono avere fino a 1.200 piante per ettaro. La potatura deve essere selettiva, evitando di cimare i rami principali e rimuovendo solo quelli in eccesso. Le forme di allevamento ammesse sono a “chioma piena”, con disposizione rettangolare delle piante, che devono essere distanziate dai mandarini per evitare impollinazioni incrociate. La resa massima consentita è di 350 quintali per ettaro.

Epicarpo: liscio, con numerose ghiandole oleifere, di colore arancio scuro.

Terreni idonei: i terreni adatti alla coltivazione della Clementine di Calabria sono quelli di medio impasto, con un contenuto complessivo di limo e argilla inferiore al 60% e un tenore di calcare non superiore al 15%.

Sesti d’impianto: possono essere adottati i sesti comunemente utilizzati; per i nuovi impianti è consentita una densità fino a un massimo di 1.200 piante per ettaro, nel caso di sesti dinamici ad alta densità.

Potatura: deve essere eseguita con interventi mirati; i rami assurgenti non devono essere cimati, e vanno eliminati esclusivamente i rami in eccesso.

Forme di allevamento: le forme ammesse, riconducibili alla “chioma piena”, devono prevedere una disposizione delle piante a rettangolo. Le piantagioni di clementine devono essere opportunamente distanziate da quelle di mandarino per evitare l’impollinazione incrociata e, di conseguenza, la produzione di frutti con semi.

Produzione: la produzione unitaria massima è fissata in 350 quintali per ettaro per tutte le cultivar, selezioni clonali e mutazioni gemmarie ammesse.

zona di produzione

La zona di produzione comprende parte del territorio della regione Calabria, dove le condizioni pedoclimatiche favoriscono la coltivazione delle “Clementine”. Si estende nelle aree costiere e collinari affacciate sui mari Ionio e Tirreno, caratterizzate da clima mite e terreni di medio impasto che garantiscono frutti di alta qualità. Comprende 67 Comuni distribuiti tra le province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, dove la coltivazione agrumicola è una tradizione consolidata e di rilevanza economica.

  • Ardore
  • Benestare
  • Bianco
  • Bovalino
  • Brancaleone
  • Casignana
  • Caulonia
  • Ferruzzano
  • Gioia Tauro
  • Locri
  • Marina di Gioiosa
  • Jonica
  • Monastarace
  • Palmi
  • Portigliola
  • Rizziconi
  • Roccella Jonica
  • Rosarno
  • San Ferdinando
  • Sant’ilario dello Jonio
  • Siderno
  • Candidoni
  • Borgia
  • Botricello
  • Catanzaro
  • Curinga
  • Lamezia Terme
  • Maida
  • Montauro
  • Montepaone
  • San Floro
  • San Pietro a Maida
  • Sant’Andrea Apostolo dello Jonio
  • Seilla
  • Sellia Marina
  • Simeri Crichi
  • Soverato
  • Squillace
  • Calopezzati
  • Cariati
  • Cassano allo Jonio
  • Castrovillari
  • Corigliano Rossano
  • Crosia
  • Francavilla Marittima
  • San Demetrio Corone
  • San Giorgio Albanese
  • San Cosmo Albanese
  • San Lorenzo Del Vallo
  • Saracena
  • Spezzano Alabanese
  • Terranova Di Sibari
  • Trebisacce
  • Vaccarizzo Alabanese
  • Amendolara
  • Cerchiara di Calabria
  • Pietrapaola
  • Villapiana
  • Briatico
  • Francavilla Angiota
  • Limbadi
  • Nicotera
  • Pizzo
  • Maierato
  • Cirò Marina
  • Crucoli 
  •  Rocca di Neto
  • Roccaberarda

IMMISSIONE AL CONSUMO

La Clementine di Calabria, al momento dell’immissione al consumo, presentano le seguenti caratteristiche:

  • Epicarpo:
     liscio con numerose ghiandole oleifere – colore arancio scuro;
  • Forma:
     sferoidale leggermente schiacciata ai poli;
  • Calibro:
    diametro minimo: 16-18 mm
  • Polpa:
    succosa, di colore arancione uniforme, deliquescente, aromatica
  • Semi:
    assenti o di numero esiguo
  • Tenore zuccherino:
    (Brix) minimo 10.

CONFEZIONAMENTO E ETICHETTATURA

La commercializzazione della “Clementine di Calabria” ai fini dell’immissione al consumo viene effettuata utilizzando confezioni di capacità minima pari a 0,5 kg e multipli, opportunamente sigillate.
In tutti i casi i contenitori sono sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.